935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 13 Certification requirements

1 The minimum certification requirements as defined in Article 6 paragraph 1 letter a of the Act are met if:

a.
the safety management system of the business is based on the standards defined in Article 12 paragraph 1 letter b;
b.
the business takes the necessary steps to achieve the protection objective defined in paragraph 2, using the risk analysis templates in Annex 5;
c.
activities defined in Article 3 paragraph 1 are implemented only by leaders and assistants who hold a recognised certificate of competence as defined in Article 15.

2 The protection objective for the conduct of activities as defined in Article 3 paragraph 1 is fewer than five deaths per 10 million hours of activity.

3 The Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) shall amend Annex 5 whenever the risk analysis templates are revised.

Art. 13 Requisiti per la certificazione

1 I requisiti minimi per una certificazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sono soddisfatti se:

a.
il sistema di gestione della sicurezza dell’impresa si basa sulle norme di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b;
b.
sulla base dell’analisi di un campione di rischi secondo l’allegato 5 un’impresa prende le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo di sicurezza di cui al capoverso 2;
c.
per lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 si impiegano solo persone che dispongono di un certificato di capacità riconosciuto ai sensi dell’articolo 15.

2 L’obiettivo concernente la sicurezza nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 capoverso 1 consiste in meno di cinque decessi ogni 10 milioni di ore di attività.

3 Se si verificano sviluppi nel campo delle analisi dei campioni di rischio il DDPS provvede ad adeguare l’allegato 5.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.