1 The cantonal authority at the place of residence or registered office of the applicant grants the licence.
2 Licences are renewed in a simplified procedure.
3 Licences for mountain guides and for snow sports instructors are renewed if the holder meets the requirements under Articles 4 and 5 and can provide proof of appropriate continuing education and training.
4 The Federal Council issues the implementing provisions on granting and renewing licences, and in particular on granting and renewing licences for persons staying, resident or with registered office abroad.
1 L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.
2 L’autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.
3 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.