935.91 Federal Act of 17 December 2010 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities

935.91 Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Art. 7 Granting and renewing the licence

1 The cantonal authority at the place of residence or registered office of the applicant grants the licence.

2 Licences are renewed in a simplified procedure.

3 Licences for mountain guides and for snow sports instructors are renewed if the holder meets the requirements under Articles 4 and 5 and can provide proof of appropriate continuing education and training.

4 The Federal Council issues the implementing provisions on granting and renewing licences, and in particular on granting and renewing licences for persons staying, resident or with registered office abroad.

Art. 7 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.

2 L’autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.

3 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.