935.91 Federal Act of 17 December 2010 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities

935.91 Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Art. 17

The Confederation may establish or provide financial support to or hold participations in private legal entities. Such entities must have the object of improving the safety of the activities governed by this Act by introducing safety concepts and safety inspections.

Art. 17

La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l’introduzione di misure e controlli di sicurezza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.