The cantons may prohibit access to specific areas, in particular if this is required for nature or water protection reasons.
I Cantoni possono vietare l’accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.