1 A fine shall be imposed on any person who, in his or her business documents, advertising of any kind, or other documents intended for use in business in Switzerland:
2 The use of a professional title in accordance with Article 9 of the Liechtenstein Act of 9 December 19925 on Patent Attorneys for the representation of parties in proceedings before the IPI by natural and legal persons residing or having their principal place of business in the Principality of Liechtenstein is reserved.
5 Liechtenstein Law Gazette 1993 No. 43
1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:
2 È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19925 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.
5 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.