935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)
935.411 Ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)
Art. 5 Requirement to report identity
The company shall inform the State Secretariat FDFA of the identity of the principal or the recipient of a service under Article 4 letters a and b PSSA if the person or entity concerned is:
- a.
- a foreign state or its institutions;
- b.
- an international organisation or its institutions;
- c.
- a group that regards itself as the government or as a state institution, or its institutions;
- d.
- an organised armed group or its units participating in an armed conflict in terms of the Geneva Conventions13 and the Additional Protocols I and II14;
- e.
- a high representative of a foreign state or of an international organisation, a leader or a senior executive of a group under letters c and d, irrespective of whether the person concerns acts in the course of their duties or as a private individual.
Art. 5 Obbligo di notificazione dell’identità
L’impresa comunica alla Segreteria di Stato DFAE l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di:
- a.
- uno Stato estero o dei suoi organi;
- b.
- un’organizzazione internazionale o dei suoi organi;
- c.
- un gruppo che si considera un governo o un organo statale oppure dei suoi organi;
- d.
- un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convezioni di Ginevra13 e dei Protocolli aggiuntivi I e II14 oppure delle sue unità;
- e.
- un alto rappresentante di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, un dirigente o un quadro superiore di un gruppo secondo le lettere c e d, indipendentemente dal fatto che la persona interessata agisca nell’esercizio dei suoi compiti o a titolo privato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.