(Art. 7 para. 2 let. a ForA)
The cantons shall designate areas with increasing forest area after consulting the FOEN. Their boundaries shall be based on federal and cantonal surveys, in principle following topographical features and taking account of existing settlements and uses.
10 Inserted by No I of the O of 14 June 2013, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1983).
(art. 7 cpv. 2 lett. a LFo)
Dopo aver consultato l’UFAM, i Cantoni designano le zone con superficie forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell’insediamento e dell’utilizzazione.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.