1 A name may not be registered as a designation of origin or a geographical indication where it corresponds to the name of a plant variety or an animal breed and is likely to mislead consumers as to the true origin of the product.
2 Any danger of misleading consumers is in particular excluded where the name is homonymous with a local plant variety or animal breed that has not left its territory of origin or where the name of the plant variety or animal breed can be changed.
20 Inserted by No I of the O of 14 Nov. 2007, in force since 1 Jan. 2008(AS 2007 6109).
1 Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
2 Il rischio d’inganno è escluso in particolare se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).
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