910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 70a Requirements

1 Direct payments are made on condition that:

a.
the business is run as a farm;
b.
proof of ecological performance can be provided;
c.
agricultural production methods comply with the provisions of legislation on the protection of waters, the environment and animal welfare;
d.
the land farmed does not lie within a designated building zone that has been legally excluded under planning legislation after this provision comes into force;
e.
a minimum amount of labour on the farm in standard labour units is reached;
f.
a minimum amount of work is carried out by labourers employed by the farm;
g.
the farmer is not over a certain age;
h.
the farmer has a qualification in agriculture.

2 Proof of ecological performance includes:

a.
appropriate conditions for livestock;
b.
balanced use of fertilisers;
c.
an adequate proportion of land set aside for biodiversity;
d.
regulation use of objects included in inventories of national interest under the terms of the Federal Act of 1 July 1966107 on Nature and Cultural Heritage;
e.
regular crop rotation;
f.
appropriate soil protection;
g.
specific choice and application of plant protection products.

3 The Federal Council:

a.
shall set out the terms for proof of ecological performance;
b.
shall set out the terms for values and requirements in relation to paragraph 1 letters a and e–h;
c.
may limit the amount of direct payments per standard labour unit;
d.
may allow exceptions to letter c and paragraph 1 letter h;
e.
may allow exceptions to paragraph 1 letter a for direct payments for biodiversity and landscape quality;
f.
shall set the limits in relation to the area per farm above which payments are graduated or reduced.

4 The Federal Council may stipulate further requirements and obligations regarding direct payments.

5 It shall decide on the areas for which direct payments are made.

Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

a.
il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;
b.
è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
c.
le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;
d.
le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;
e.
nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
f.
una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;
g.
il gestore non supera un determinato limite d’età;
h.
il gestore possiede una formazione agricola.

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a.
una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
b.
un bilancio di concimazione equilibrato;
c.
una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
d.
la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966106 sulla protezione della natura e del paesaggio;
e.
un avvicendamento disciplinato delle colture;
f.
un’adeguata protezione del suolo;
g.
una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

3 Il Consiglio federale:

a.
concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;
b.
stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;
c.
può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;
d.
può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;
e.
può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
f.
determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.

4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

 

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