1 I pagamenti diretti sono versati se:
- a.
- il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;
- b.
- è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- c.
- le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;
- d.
- le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;
- e.
- nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
- f.
- una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;
- g.
- il gestore non supera un determinato limite d’età;
- h.
- il gestore possiede una formazione agricola.
2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:
- a.
- una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
- b.
- un bilancio di concimazione equilibrato;
- c.
- una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
- d.
- la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966106 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- e.
- un avvicendamento disciplinato delle colture;
- f.
- un’adeguata protezione del suolo;
- g.
- una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.
3 Il Consiglio federale:
- a.
- concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;
- b.
- stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;
- c.
- può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;
- d.
- può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;
- e.
- può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
- f.
- determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.
4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.
5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.