The Federal Council shall compensate the dairy farming organisations that it entrusts with duties under public law.
La Confederazione indennizza le organizzazioni dell’economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.