1 Difficult production and living conditions, in particular in mountain and upland areas, must be adequately taken into account in the application of this Act.
2 The Federal Office for Agriculture (FOAG) shall divide all farmed land into zones according to the degree of difficulty and keep a production register.15
3 The Federal Council shall set the criteria for determining such zones.
15 Amended by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).
1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15
3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
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