1 The Federal Council shall supervise the implementation of the Act by the cantons.
2 If a canton is negligent in its implementation of the Act, the Confederation may reduce or refuse the subsidies. This also applies even if a right of appeal under Article 166 paragraph 3 is not exercised.
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni.
2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.
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