1 The cantonal authorities may oblige the users of land not intended for the production of plant propagation material to ensure a safe distance between their plots and neighbouring crops of the same type if such action is necessary for reasons of breeding, propagation or plant protection.
2 Those profiting from the above stipulation must provide appropriate compensation for the users of the land where cultivation is restricted.
1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.
2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l’ammontare dell’indennità.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.