1 The Confederation may encourage the maintenance and the sustainable use of genetic resources. It may keep genetic banks and maintenance registers or may mandate another agency to do so and subsidise measures such as in situ maintenance in particular.
2 The Federal Council may stipulate requirements regarding genetic banks, maintenance registers, measures and entitlement to subsidies. It shall draw up criteria for the allocation of subsidies.
1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segnatamente mediante contributi.
2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.
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