1 Entries shall be made in the land register concerning the ban on change of use and division, the mandatory maintenance and appropriate use and the repayment obligation.
2 The cantonal authorities shall inform the land registry ex officio.
3 The Federal Council may allow exceptions regarding the mandatory entries in the land register. It shall also regulate on the deletion of such entries.
1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.
2 Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione.
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest’ultima.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.