1 The Federal Council appoints the auditor at the request of the Board of Directors. The auditor is responsible for auditing the Institution, including the annual financial statements of the OASI/AHV/AVS, InvI/IV/AI and LEC/EO/APG. It examines the annual financial statements for asset management and confirms that internal control and risk management systems are in place; it also examines the information on personnel development disclosed in the management report (Art. 16 para. 1 let. b).
2 The provisions of company law on ordinary audits apply by analogy.
3 The auditor provides the Board of Directors and the Federal Council with a comprehensive report on the results of its audit.
4 The Institution must ensure that the contractual terms governing its business relationships with custodian banks provide the auditor with access to the relevant results of the external audit conducted in respect of such banks. Provided it has been contractually arranged, the Institution’s auditor may instruct the custodian banks’ auditor to conduct additional audits.
1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione su proposta del consiglio di amministrazione. L’ufficio di revisione esegue la revisione dell’istituto, compresa quella dei conti annuali dell’AVS, dell’AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica l’esistenza di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; verifica anche i dati sull’evoluzione dell’organico contenuti nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).
2 Le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria sono applicabili per analogia.
3 L’ufficio di revisione presenta al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale una relazione completa sui risultati della sua verifica.
4 Nel definire contrattualmente le relazioni d’affari con le banche depositarie, l’istituto garantisce che l’ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne di tali banche. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l’ufficio di revisione dell’istituto può incaricare l’ufficio di revisione delle banche depositarie di svolgere verifiche supplementari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.