1 If the enforcement authorities establish that unsafe foodstuffs or utility articles have been supplied to an undetermined number of consumers, they shall ensure that the public are informed and advised on what action to take.
2 If the public in two or more cantons are placed at risk, the federal authorities shall provide information and recommendations.
3 In minor cases, the competent authority may make the information available online.
4 The authority consult, if possible beforehand:
5 They may instruct the person responsible for placing the product on the market to provide information to the public.
1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d’uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi.
2 Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali.
3 Nei casi di minore entità, l’autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo.
4 L’autorità consulta, se possibile previamente:
5 L’autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.