1 The cantons shall enact implementing provisions on cantonal enforcement and regulate the duties and organisation of their enforcement officers in terms of this Act.
2 They shall notify the federal authorities of their implementing provisions.
1 I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l’organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
2 Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali.
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