1 In habitats and landscapes that are particularly sensitive or worthy of protection, the direct handling of genetically modified organisms is permissible only if it serves to prevent or eliminate hazards to human beings, animals, the environment, biological diversity or the sustainable use thereof, or impairments to the same. For areas in accordance with paragraph 2 letters a, e and f, deviating provisions in the applicable protection regulations are reserved.
2 Habitats and landscapes that are particularly sensitive or worthy of protection are:
19 Amended by Annex No 3 of the Ordinance of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).
1 In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l’utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l’uomo, gli animali e l’ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nelle zone di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti prescrizioni di protezione.
2 Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione:
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
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