1 The FOEN shall maintain a register of all authorised experimental releases. The register shall record whether, when, where, by whom and with what an experimental release was carried out.
2 It shall also maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing. The federal and cantonal authorities responsible for enforcing this Ordinance shall provide the necessary information.
3 It shall maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing that are released directly (Art. 32); the register shall record what, when, where and for what purpose the release was carried out.
4 The registers shall contain no confidential information and shall be publicly accessible via automated information and communication services. They may be published in full or in part.
1 L’UFAM tiene un elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate. Dall’elenco deve risultare se, quando, dove, da chi e con che cosa è stata effettuata un’emissione sperimentale.
2 L’UFAM tiene un elenco degli organismi geneticamente modificati di cui è stata autorizzata la messa in commercio. I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza gli comunicano i dati necessari.
3 L’UFAM tiene un elenco di tutti gli organismi geneticamente modificati emessi direttamente e la cui messa in commercio è autorizzata (art. 32); dall’elenco deve risultare che cosa è stato emesso nell’ambiente, nonché quando, dove e a che scopo è stata effettuata l’emissione.
4 Gli elenchi non devono contenere dati confidenziali e sono accessibili al pubblico attraverso servizi automatizzati di informazione e comunicazione. Possono essere pubblicati integralmente o per estratto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.