814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 56 Registers

1 The FOEN shall maintain a register of all authorised experimental releases. The register shall record whether, when, where, by whom and with what an experimental release was carried out.

2 It shall also maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing. The federal and cantonal authorities responsible for enforcing this Ordinance shall provide the necessary information.

3 It shall maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing that are released directly (Art. 32); the register shall record what, when, where and for what purpose the release was carried out.

4 The registers shall contain no confidential information and shall be publicly accessible via automated information and communication services. They may be published in full or in part.

Art. 56 Elenchi

1 L’UFAM tiene un elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate. Dall’elenco deve risultare se, quando, dove, da chi e con che cosa è stata effettuata un’emissione sperimentale.

2 L’UFAM tiene un elenco degli organismi geneticamente modificati di cui è stata autorizzata la messa in commercio. I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza gli comunicano i dati necessari.

3 L’UFAM tiene un elenco di tutti gli organismi geneticamente modificati emessi direttamente e la cui messa in commercio è autorizzata (art. 32); dall’elenco deve risultare che cosa è stato emesso nell’ambiente, nonché quando, dove e a che scopo è stata effettuata l’emissione.

4 Gli elenchi non devono contenere dati confidenziali e sono accessibili al pubblico attraverso servizi automatizzati di informazione e comunicazione. Possono essere pubblicati integralmente o per estratto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.