1 The authorities responsible for the enforcement of this Ordinance shall treat information as confidential where there is a legitimate and overriding interest in doing so. They shall classify this information as such when forwarding it to other authorities.
2 Any person submitting documents to the authorities must:
3 An authority that does not wish to accede to a request for confidentiality shall investigate whether the grounds given for confidentiality are justifiable. If its assessment differs from the proposal of the persons supplying the information, the authority, after hearing these persons, shall inform them in a ruling which information they do not find worthy of protection.
1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di protezione. Se li trasmettono ad altre autorità, li indicano come dati confidenziali.
2 Chi inoltra alle autorità documenti relativi alla domanda deve:
3 Un’autorità che non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stata chiesta la segretezza esamina se l’interesse fatto valere è degno di protezione. Se la sua valutazione diverge da quanto richiesto da chi ha fornito le informazioni, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di protezione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.