814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 31 New findings

1 The applicant or the licence holder must inform the licensing authority without delay of new findings or observations that might require a reassessment of the risk.

2 At the same time, the licence holder must examine the measures given in the licence and, if adherence to any of the requirements of Articles 7–9, 12 and 13 or 15 and 16 is directly and seriously endangered, take the additional measures required.

3 The FOEN shall inform the specialist agencies (Art. 43 para. 1).

Art. 31 Nuove conoscenze

1 Il richiedente e il titolare dell’autorizzazione devono comunicare immediatamente all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione le nuove conoscenze e le osservazioni che potrebbero richiedere una nuova valutazione del rischio.

2 Al contempo, il titolare dell’autorizzazione deve verificare le misure riportate nell’autorizzazione e, qualora vi sia un pericolo grave e imminente di violazione delle esigenze di cui agli articoli 7–9, 12 e 13, rispettivamente 15 e 16, deve adottare le ulteriori misure che si rendono necessarie.

3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione informa i servizi specializzati (art. 43 cpv. 1).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.