1 The licence holder must submit a report to the FOEN within 4 months of completion of the experimental release. The FOEN may extend the deadline upon reasonable request. The report shall be publicly accessible and shall encompass, in particular, the following details:
2 The applicant or licence holder must submit to the FOEN as soon as possible the rest of the results and findings of the experiment. If these are published in a scientific organ, a copy of the article must be submitted to the FOEN on its publication.
3 The FOEN shall inform the specialist agencies (Art. 37 para. 1).
1 Al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dell’emissione sperimentale, il titolare dell’autorizzazione deve inoltrare all’UFAM un rapporto. Su richiesta motivata, l’UFAM può prorogare tale termine. Il rapporto è pubblico e include in particolare i seguenti dati:
2 Il titolare dell’autorizzazione trasmette il prima possibile all’UFAM gli altri risultati e le altre conoscenze acquisiti con l’emissione sperimentale. Qualora tali dati siano pubblicati in una rivista scientifica, al momento della pubblicazione una copia deve essere inviata all’UFAM come giustificativo.
3 L’UFAM informa i servizi specializzati (art. 37 cpv. 1).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.