814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 24 Reporting

1 The licence holder must submit a report to the FOEN within 4 months of completion of the experimental release. The FOEN may extend the deadline upon reasonable request. The report shall be publicly accessible and shall encompass, in particular, the following details:

a.
the actual course of the experimental release;
b.
description of the deviations from the planned course of the experiment and their evaluation in terms of a hazard to human beings, animals or the environment or an impairment of biological diversity and the sustainable use thereof;
c.
results and conclusions of the monitoring.

2 The applicant or licence holder must submit to the FOEN as soon as possible the rest of the results and findings of the experiment. If these are published in a scientific organ, a copy of the article must be submitted to the FOEN on its publication.

3 The FOEN shall inform the specialist agencies (Art. 37 para. 1).

Art. 24 Rapporto

1 Al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dell’emissione sperimentale, il titolare dell’autorizzazione deve inoltrare all’UFAM un rapporto. Su richiesta motivata, l’UFAM può prorogare tale termine. Il rapporto è pubblico e include in particolare i seguenti dati:

a.
lo svolgimento effettivo dell’emissione sperimentale;
b.
la descrizione delle divergenze rispetto allo svolgimento previsto dell’emissione sperimentale e la valutazione di tali divergenze dal punto di vista dei pericoli per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché dei pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
c.
i risultati e le conclusioni della sorveglianza.

2 Il titolare dell’autorizzazione trasmette il prima possibile all’UFAM gli altri risultati e le altre conoscenze acquisiti con l’emissione sperimentale. Qualora tali dati siano pubblicati in una rivista scientifica, al momento della pubblicazione una copia deve essere inviata all’UFAM come giustificativo.

3 L’UFAM informa i servizi specializzati (art. 37 cpv. 1).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.