1 The applicant may request a simplified licensing procedure for experimental releases of genetically modified organisms, pathogenic organisms or alien small invertebrates if:
1 Può essere chiesta una procedura di autorizzazione semplificata per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati, organismi patogeni oppure piccoli invertebrati alloctoni se:
2 Per una procedura d’autorizzazione semplificata occorre presentare almeno i documenti menzionati all’articolo 19 capoverso 2 lettere a, d, e ed h, all’articolo 20 capoverso 2 lettere a, d, e, g o all’articolo 21 capoverso 2 lettere a, d ed e.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.