1 The Federal Council enacts further regulations governing the handling of genetically modified organisms, their metabolic products and wastes if, due to their properties, methods of use or quantities used, the principles of Articles 6–9 could be contravened.
2 In particular, it may:
1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui agli articoli 6–9.
2 In particolare, il Consiglio federale può:
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