The examining bodies shall carry out the examinations, issue the certificates of competence at levels 1 and 2, and keep examination statistics.
Gli organi d’esame svolgono gli esami, rilasciano gli attestati di competenza e le conferme di competenza e tengono una statistica degli esami.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.