1 Soil that is a polluted site or part thereof is deemed to be in need of remediation if a substance in the soil exceeds a concentration value specified in Annex 3. The foregoing also applies to soil that is already subject to a restriction of use.
2 Soil that is not in need of remediation in accordance with paragraph 1 despite being polluted sites or parts thereof, and the impacts of polluted sites on soil are assessed in accordance with the Ordinance of 1 July 199813 on the Pollution of Soil.
12 Amended by Annex No. II 2 of the O of 26 Sept. 2008 on the Charge for the Remediation of Contaminated Sites, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 4771).
1 Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.
2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 199814 contro il deterioramento del suolo.
13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4771).
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