814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 22 Sludge and sweepings from street gullies

1 Recoverable parts such as chippings, sand and gravel must be separated from sludge and sweepings from street gullies that are primarily of mineral composition and recycled.

2 The remaining parts of street sweepings in accordance with paragraph 1 and other street sweepings, municipal waste or waste of similar composition or with high biogenic content must be incinerated in appropriate facilities.

Art. 22 Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale

1 Dai fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale aventi una composizione prevalentemente minerale devono essere separate e riciclate le frazioni riciclabili come pietrisco, sabbia e ghiaia.

2 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione consistente di materiale biogeno devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.