814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 74 Access rights

The following shall have direct electronic access to data in the Central Dose Registry:

a.
the staff of the FOPH Radiological Protection Division;
b.
the Suva Occupational Medicine Department;
c.
the supervisory authorities: the data in the area under their supervision;
d.
the Federal Office of Civil Aviation (FOCA): the data concerning aircrew.

Art. 74 Diritti d’accesso

Hanno accesso elettronico diretto ai dati del registro centrale delle dosi:

a.
i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP;
b.
il servizio di medicina del lavoro dell’INSAI;
c.
le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza;
d.
l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.