814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 70 Further duties of the personal dosimetry service

1 The personal dosimetry service must retain the dose values and personal details, as well as all the raw data required for calculation of the doses to be reported at a later date, for a period of two years after submission to the Central Dose Registry.

2 In accordance with the instructions of the competent authority, it must participate at its own expense in intercomparison exercises.

3 If a personal dosimetry service wishes to cease its activities, it must give the competent authority, its clients and the supervisory authorities responsible for its clients at least six months’ advance notice.

4 The personal dosimetry service ceasing its activities shall transfer its archived data to the new personal dosimetry services designated by its clients.

5 In exceptional cases, the competent authority shall determine the steps to be taken.

6 If a client terminates its contractual relationship with the personal dosimetry service, the latter must draw the client’s attention to its duties as a licence holder as specified in Article 64 and inform the supervisory authority of the termination.

Art. 70 Ulteriori obblighi del servizio di dosimetria individuale

1 Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a conservare i valori delle dosi, le generalità delle persone interessate e tutti i dati originali necessari per effettuare un calcolo a posteriori delle dosi da dichiarare, per due anni dopo averli trasmessi al registro centrale delle dosi.

2 Il servizio è tenuto a partecipare a proprie spese a misurazioni comparative, secondo le istruzioni dell’autorità di riconoscimento.

3 Se un servizio di dosimetria individuale intende cessare la propria attività deve comunicarlo, con almeno sei mesi di anticipo, all’autorità di riconoscimento, ai propri mandanti e alle autorità di vigilanza competenti per essi.

4 Il servizio di dosimetria individuale che cessa la sua attività trasmette i suoi dati archiviati ai nuovi servizi di dosimetria individuale designati dai propri mandanti.

5 In casi straordinari l’autorità di riconoscimento stabilisce la procedura.

6 Se un mandante disdice il rapporto di mandato con il servizio di dosimetria individuale, quest’ultimo è tenuto a rendere attento il mandante sui suoi obblighi in qualità di titolare della licenza di cui all’articolo 64 e a informare l’autorità di vigilanza in merito alla disdetta.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.