814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 45 Dose constraints and dose calculation

1 In research projects with no expected direct benefit, a dose constraint of 5 mSv per year (effective dose) applies to the participants.

2 In exceptional cases, the dose constraint specified in paragraph 1 may be up to 20 mSv per year (effective dose), with consideration being given to age, fertility, life expectancy and health status, provided that this is absolutely essential for methodological reasons.

3 In the case of combined procedures, all radiation sources must be taken into account in the calculation or estimation of the dose to participants.

4 In the calculation or estimation of the dose, the uncertainty factor must be taken into account.

Art. 45 Vincoli di dose e calcolo delle dosi

1 Per i progetti di ricerca per i quali non sono attesi benefici diretti per le persone partecipanti vige un vincolo di dose di 5 mSv di dose efficace all’anno.

2 A titolo eccezionale, il vincolo di dose di cui al capoverso 1 può, tenuto conto dell’età, della capacità riproduttiva, della speranza di vita e dello stato di salute, arrivare fino a 20 mSv di dose efficace all’anno, sempre che ciò sia assolutamente necessario per motivi metodologici.

3 In caso di procedure combinate, per il calcolo o la stima delle dosi di persone partecipanti, si deve tenere conto di tutte le sorgenti di radiazioni.

4 Nel calcolo o nella stima delle dosi deve essere considerato il fattore di incertezza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.