814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 31 Procedures for non-medical imaging purposes

1 Activities involving exposure for non-medical imaging purposes must be justified in advance, taking into account the specific objectives of the procedure and the characteristics of the individual involved.

2 Exposures in the medium-dose or high-dose range for aptitude tests are prohibited.

3 If an exposure is ordered by the criminal investigation, security or customs authorities, the imaging procedure must be performed using the lowest possible dose required to resolve the question. If an exposure cannot be performed in the low-dose range, this must be documented, with the reasons stated.

4 If exposures are routinely performed for security reasons, the individual examined must be given the option of choosing a different type of examination not involving ionising radiation.

Art. 31 Metodiche per immagini sull’essere umano a scopi non medici

1 Le attività connesse con un’esposizione a metodiche per immagini a scopi non medici devono essere giustificate preventivamente, considerando gli obiettivi particolari della metodica e le caratteristiche della persona interessata.

2 Sono vietate le esposizioni nell’ambito di dose medio o forte per visite di idoneità.

3 Se un’esposizione è ordinata da un’autorità di perseguimento penale, di sicurezza o doganale, la metodica per immagini deve essere applicata con la dose più debole possibile che permetta di fornire una risposta all’interrogativo. Se un’esposizione non può essere eseguita nell’ambito di dose debole, ciò deve essere giustificato e documentato.

4 Se sono eseguite esposizioni di routine per ragioni di sicurezza, alle persone esaminate si deve dare la possibilità di scegliere un altro tipo di esame senza radiazioni ionizzanti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.