814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 26

Medical exposures are:

a.
in the low-dose range if the patient receives an effective dose of less than 1 mSv;
b.
in the medium-dose range if the patient receives an effective dose of between 1 mSv and 5 mSv;
c.
in the high-dose range if the patient receives an effective dose of more than 5 mSv.

Art. 26

Le esposizioni mediche si situano:

a.
nell’ambito di dose debole se portano a una dose efficace per il paziente inferiore a 1 mSv;
b.
nell’ambito di dose medio se portano a una dose efficace per il paziente compresa tra 1 mSv e 5 mSv;
c.
nell’ambito di dose forte se portano a una dose efficace per il paziente superiore a 5 mSv.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.