814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 181 Content of regulation in general

The FDHA shall regulate training and continuing education. In particular, it shall define:

a.
the objectives, the requirements and the extent of training and continuing education in radiological protection;
b.
the skills and knowledge to be acquired by persons who must undergo training and continuing education in accordance with Article 172;
c.
the training and continuing education specified in Articles 174–176, 178, 182 and 183 which requires recognition;
d.
the requirements for recognition of training and continuing education as specified in letter c;
e.
the content of examinations and the examination procedure;
f.
the activities permissible for persons with radiological protection training and continuing education which requires recognition.

2 It shall regulate training and continuing education for persons in non-medical sectors, in consultation with ENSI and the DDPS.

Art. 181 Contenuti del disciplinamento in generale

1 Il DFI disciplina i corsi di formazione e aggiornamento, fissando segnatamente:

a.
gli obiettivi, i requisiti e la portata della formazione e dell’aggiornamento in radioprotezione;
b.
le competenze e le conoscenze che vanno acquisite dalle persone di cui all’articolo 172 che devono essere formate o aggiornate;
c.
i corsi di formazione e aggiornamento soggetti all’obbligo di riconoscimento di cui agli articoli 174−176, 178, 182 e 183;
d.
i presupposti per il riconoscimento dei corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lettera c;
e.
le materie d’esame e lo svolgimento degli esami stessi;
f.
le attività permesse per le persone con una formazione e un aggiornamento soggetti all’obbligo di riconoscimento nel campo della radioprotezione.

2 Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina la formazione e l’aggiornamento per le persone che operano nei settori non medici.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.