1 Applications for the granting or renewal of a licence must be submitted to the licensing authority with the necessary documents.
2 In cases of high radiological hazard potential, the licensing authority shall additionally request a hazard analysis.
3 Applicants from abroad must provide a Swiss postal address.
4 The Federal Department of Home Affairs (FDHA) and ENSI may issue specifications concerning the documents and evidence required in their area of responsibility.
1 Le domande intese a ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza devono essere presentate all’autorità preposta al rilascio assieme ai documenti richiesti.
2 In caso di elevato potenziale di rischio radiologico, l’autorità preposta al rilascio delle licenze richiede in supplemento un’analisi del rischio.
3 I richiedenti stranieri devono indicare un recapito svizzero.
4 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’IFSN possono emanare disposizioni sui documenti e sulle prove richiesti nel loro rispettivo ambito di competenza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.