814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 112 Discharge in exhaust air and wastewater

1 Airborne or liquid radioactive substances may be discharged in exhaust air to the atmosphere or in wastewater to surface waters.

2 The licensing authority shall specify maximum permissible discharge rates and, where appropriate, discharge activity concentrations for each discharge site on a case-by-case basis.

3 It shall specify the discharge rates and discharge activity concentrations in such a way that the source-related dose constraint in accordance with Article 13 paragraph 3 and the immission limits in accordance with Article 24 are not exceeded.

4 It may increase by up to a factor of three the discharge activity concentrations in accordance with paragraphs 2 and 3 for discharges into sewers if it can be assured that appropriate dilution is guaranteed at all times prior to discharge into publicly accessible waters.

Art. 112

1 Le sostanze radioattive sotto forma di gas, aerosol e liquidi presenti nell’aria possono essere immesse mediante l’aria espulsa nell’atmosfera, oppure per mezzo delle acque di scarico riversate nelle acque di superficie.

2 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, quote massime ed eventualmente concentrazioni massime di attività per le immissioni ammesse per ogni punto di immissione.

3 Stabilisce le quote e le concentrazioni di attività per le immissioni in modo che il vincolo di dose riferito alla sorgente di cui all’articolo 13 capoverso 3 e i limiti d’immissione di cui all’articolo 24 non siano superati.

4 Per l’immissione nella rete fognaria, essa può aumentare fino a tre volte la concentrazione di attività per le immissioni di cui ai capoversi 2 e 3 se è possibile assicurare che è garantita in ogni momento una diluizione appropriata fino all’immissione in un corso d’acqua accessibile al pubblico.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.