Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 The licence shall only be valid for the designated enterprise or the designated person.
2 It shall contain a description of the licensed activity, including any requirements and stipulations, and give the names of the experts responsible for radiological protection. It shall be granted for a limited period.
3 The licensing authority may transfer the licence to a new holder, provided the latter meets the conditions specified in Article 31.
1 La licenza è valevole soltanto per l’impresa o la persona designata.
2 La licenza descrive l’attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri eventuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata di validità è limitata.
3 L’autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddisfa le condizioni secondo l’articolo 31.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.