Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 In cases where the release of dangerous amounts of radioactive substances into the environment cannot be ruled out, the enterprises concerned shall be required, as part of the licensing procedure:
2 The Federal Council shall define the responsibilities of the competent federal, cantonal and communal agencies.
1 Le imprese, per le quali l’emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell’ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
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