Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 In the event of danger arising from increased radioactivity, the Federal Council shall order the measures necessary:
2 It shall issue the regulations required in the event of danger arising from increased radioactivity. In particular, it shall specify:
3 If the Federal Council and the emergency response organization are not in a position to order the necessary measures, the cantonal governments or, in urgent cases, the competent cantonal agencies or, if need be, the communal authorities shall take the necessary measures.
1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
3 Se il Consiglio federale e l’organizzazione d’intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d’urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.