814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)

Art. 43 Sensitivity levels

1 In land use zones according to Articles 14 ff. of the Spatial Planning Act of 22 June 197939, the following sensitivity levels apply:

a.
sensitivity level I in zones with higher noise abatement requirements, notably in leisure zones;
b.
sensitivity level II in zones in which operations that emit noise are not permitted, notably in residential zones and zones for public buildings and installations;
c.
sensitivity level III in zones in which operations emitting a certain level of noise are permitted, notably in residential and industrial zones (mixed zones) and agricultural zones;
d.
sensitivity level IV in zones in which operations emitting a high level of noise are permitted, notably in industrial zones.

2 Parts of land use zones rated as sensitivity levels I or II may be assigned the next higher level if they are already exposed to noise.

Art. 43 Gradi di sensibilità

1 Nelle zone d’utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 197939 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità:

a.
il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente nelle zone ricreative;
b.
il grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici;
c.
il grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e quelle agricole;
d.
il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente le zone industriali.

2 Parti delle zone d’utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.