814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 22 Animal husbandry farms

The following are deemed to be animal husbandry farms (Art. 14 WPA):

a.
farms and farming co-operatives that keep livestock;
b.
other enterprises involved in commercial animal husbandry; enterprises which keep zoo and circus animals or individual draft or riding animals or pets are excepted.

Art. 22 Aziende con allevamento di bestiame da reddito

Sono considerate aziende con allevamento di bestiame da reddito (art. 14 LPAc):

a.
le aziende agricole e le comunità aziendali che allevano bestiame da reddito;
b.
le altre aziende che allevano bestiame da reddito a titolo professionale; fanno eccezione le aziende che allevano animali da zoo o da circo oppure singoli animali da tiro o per la pratica dell’equitazione nonché animali per hobby.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.