814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 14 Operational reports

1 Persons responsible for enterprises that discharge industrial waste water into public sewers and persons responsible for waste water treatment plants who discharge waste water into public sewers or into a body of water must report to and as instructed by the authorities:

a.
the amount of waste water discharged;
b.
the amounts and concentrations of substances discharged which they must determine according to Article 13.

2 Persons responsible for central waste water treatment plants must also report:

a.
important operating data such as degree of effectiveness, quantity and characteristics of sludge, type of sludge disposal, energy consumption and operating costs;
b.
conditions in the catchment area of the plant, such as connection rate and the percentage of non-polluted waste water with permanent flow.

Art. 14 Annuncio concernente l’esercizio

1 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono annunciare all’autorità, secondo le disposizioni di quest’ultima:

a.
la quantità delle acque di scarico immesse;
b.
le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse, che devono essere determinate in base all’articolo 13.

2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono inoltre annunciare:

a.
i dati principali sull’esercizio, come il grado di efficacia, la quantità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, il tipo di smaltimento dei fanghi, il consumo di energia e i costi d’esercizio;
b.
le condizioni esistenti nel comprensorio dell’impianto, come il grado di allacciamento e la proporzione delle acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.