The cantons shall ensure that an advisory service be set up for the enforcement of Articles 14 and 27.
I Cantoni provvedono affinché sia assicurata una consulenza per l’esecuzione degli articoli 14 e 27.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.