1 The cantons shall set up waters protection agencies. They shall organise the waters protection inspectorate and an emergency service.
2 The Federal Office is the waters protection agency for the Confederation.
3 The Confederation and the cantons may delegate enforcement duties, in particular with regard to inspection and supervision, to public corporations or private individuals.
1 I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.
2 A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l’Ufficio federale.
3 La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d’esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.