The cantons shall enforce this Act in all cases where Article 48 does not require enforcement by the Confederation. They shall enact all necessary regulations.
I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l’articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.