1 The introduction of solid substances into lakes is prohibited even in cases where these substances would not lead to pollution.
2 The cantonal authorities may permit the creation of embankments:
3 The embankments created shall be as natural as possible, and all bank flora destroyed shall be replaced.
1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l’acqua.
2 L’autorità cantonale può autorizzare il riporto:
3 I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.