814.20 Federal Act of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)

814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)

Art. 22 General Requirements

1 The persons responsible for installations for handling liquids which may pollute water must ensure that the structures and equipment required for the protection of the waters are provided, regularly inspected and properly operated and maintained. Storage installations that require a permit (Art. 19 para. 2) must be inspected at least every ten years; depending on the risk of pollution to the waters, the Federal Council may stipulate inspection intervals for other installations.

2 Losses of liquid must be prevented at storage installations and transhipment areas and leaks of liquid shall be easily detected and retained.

3 Installations with liquids which may pollute water may only be constructed, modified, inspected, filled, maintained, emptied and decommissioned by persons who due to their training, equipment and experience guarantee compliance with the state of the art.

4 Any person who manufactures parts for installations must test whether these parts correspond to the state of the art and document the results of the test.

5 If installations with liquids which may pollute water are constructed, modified or decommissioned, the persons responsible must report this to the canton in accordance with cantonal regulations.

6 If the person responsible for an installation with liquids which may pollute water or any person entrusted with the operation or maintenance thereof detects a leak, they shall report this immediately to the waters protection inspectorate. They shall, on their own initiative, take all reasonable measures to prevent the related pollution of waters.

7 Paragraphs 2–5 do not apply to installations that do not pose a risk of pollution to waters or only do so to a negligible extent

21 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 4287; BBl 2005 937).

Art. 22 Esigenze generali

1 I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di un’autorizzazione (art. 19 cpv. 2) devono essere controllati almeno ogni dieci anni; a seconda del pericolo che costituiscono per le acque, il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli altri impianti devono essere controllati.

2 Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta.

3 La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.

4 Chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica.

5 Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest’ultimo.

6 I detentori di un impianto contenente liquidi che costituiscono un pericolo per le acque o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d’inquinamento delle acque.

7 I capoversi 2–5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835).

 

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