814.20 Federal Act of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)

814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)

Art. 14 Animal husbandry farms

1 All animal husbandry farms must attempt to balance their use of manure.

2 Farm manure shall be used in agriculture and horticulture in an environmentally compatible way and according to the state-of-the-art.

3 The farm must have storage facilities with a capacity for at least three months. However, the cantonal authorities may require a higher storage capacity for establishments situated in mountain areas or in areas with unfavourable climatic or special crop growing conditions. Lower storage capacities may also be authorised for buildings which are occupied by livestock for only short periods of time.

4 A maximum of three livestock units of manure may be spread on 1 ha of agricultural land. If part of the farm manure is used outside the normal local farming area, the number of animals kept must be such that at least half the manure produced by the farm may be used on the agricultural land owned or leased.15

5 Farms that provide manure must record each delivery in the information system in accordance with Article 165f of the Agriculture Act of 29 April 199816.17

6 The cantonal authorities shall reduce the number of livestock units of manure permitted per hectare if the pollutant-bearing capacity of the soil, the altitude and topographical conditions so require.

7 The Federal Council may authorise exceptions to the requirements for agricultural land in cases of:

a.
poultry and horse-stabling farms, as well as other already existing small or medium-sized animal husbandry farms;
b.
farms serving the public interest (waste recovery, research, etc.).

8 One livestock unit of manure corresponds to the average annual production of liquid and solid manure by one cow weighing 600 kg.

15 Amended by Annex No 6 of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

16 SR 910.1

17 Amended by Annex No 6 of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito

1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2 Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3 L’azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L’autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda.15

5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 199816 sull’agricoltura.17

6 L’autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l’altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

7 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

a.
l’avicultura e l’allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito;
b.
le aziende che adempiono compiti d’interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

8 Un’unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.

15 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

16 RS 910.1

17 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

 

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