1 Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali non è trascurabile, gli operatori devono attenuare il rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.
2 Se dopo l’attenuazione del rischio quest’ultimo continua a essere non trascurabile, gli operatori non possono mettere in commercio il legno o i prodotti da esso derivati.
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