1 The owners or operators of facilities with installations in accordance with Annex 1 must retain the collections of data from which the information submitted is derived for a period of five years following the report of the information. These collections must also contain details of the methods of recording the data.
2 The collections must be made available to the authorities on request.
1 I titolari di aziende con impianti di cui all’allegato 1 devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie applicate per ottenere i dati.
2 Le registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.